Lo scorso 1 ottobre 2015 sono entrati in vigore i 3 decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015, che vanno a cambiare radicalmente il tema della certificazione energetica degli edifici in Italia.

Cerchiamo di capire come funziona l’ormai celebre Attestato di Prestazione Energetica (APE):

Cosa è un Attestato di Prestazione Energetica

L’Attestato di Prestazione Energetica, meglio noto come APE (prima delle modifiche apportate dalla 63/2013 si parlava di ACE, Attestato di Certificazione Energetica) è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un’abitazione o di un appartamento. È uno strumento di controllo che sintetizza con una scala di valori espressi da una classe che va dalla A alla G (caso peggiore) le prestazioni energetiche degli edifici. Al momento dell’acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e aumentare il valore degli edifici ad alto risparmio energetico. L’ Attestato di Prestazione Energetica (APE), viene redatto da un tecnico che non ha partecipato alle fasi di progettazione o realizzazione dell’immobile, non deve avere conflitti di interessi o di parentela. Attenzione quindi a non confondere l’APE con l’ Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) che è uno strumento redatto dal progettista o dal direttore dei lavori ed ha un diverso valore.

Quando occorre l’APE

L’Attestato di Prestazione Energetica viene rilasciato in caso di edifici o unità immobiliari di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione importante (in questo caso l’APE deve essere redatta prima del rilascio del certificato di agibilità dell’immobile), in caso di vendita o locazione o, per gli edifici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni ed aperti al pubblico aventi una superficie utile totale superiore a 250mq.

Quali casi sono esclusi dall’obbligo di redigere l’APE

Vengono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’APE i seguenti casi:

  • I fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50mq;
  • Gli edifici industriali e artigianali se gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
  • gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi. L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
  • i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento: agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio;agli immobili venduti “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;i manufatti non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”, ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.

Quali sono le prestazioni necessarie per la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica

La redazione di un’APE comprende una serie di procedure ed operazioni, svolte da un soggetto certificatore o un tecnico abilitato esperto in materia, che riassumo di seguito:

  • Il primo passo è sicuramente il rilievo in sito. Una procedura obbligatoria finalizzata alla determinazione di tutti i parametri necessari per poter redigere il modello di calcolo sulla base dei componenti opachi, trasparenti, gli impianti, ecc.;
  • Si passa successivamente alla redazione del modello di calcolo in cui il tecnico riporta in un apposito software di calcolo un vero e proprio progetto dell’edificio sulla base del rilievo fatto in precedenza con le relative murature, finestrature, impianti e quant’altro sia stato appunto rilevato;
  • Una volta dimensionato il tutto, sulla base dei dati climatici della località, sarà possibile “classificare” l’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge;
  • Ulteriore passo fondamentale, e obbligatorio, è quello di individuare e raccomandare alcuni interventi migliorativi del sistema edificio-impianto, sulla base della convenienza economica dell’intervento, con l’obiettivo di migliorare la prestazione energetica dell’edificio, e così la sua classe;
  • A questo punto viene redatto e rilasciato l’Attestato di Prestazione Energetica.

Quali sono le conseguenze in caso di mancata allegazione dell’APE

In caso di un contratto di locazione o trasferimenti a titolo oneroso, l’omessa dichiarazione e allegazione dell’APE, incorre ad una sanzione che va da € 3.000 a € 18.000. Nel caso di locazione di singole unità immobiliari da €1.000 a € 4.000, e viene ridotta del 50% a patto che la durata della locazione non ecceda i tre anni. Non si è comunque esentati dalla presentazione dell’attestato anche in caso di pagamento della sanzione.

Quanto resta valido un Attestato di Prestazione Energetica

Un’APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dalla data del suo rilascio, ma decade, e va aggiornata, in caso di interventi di ristrutturazione o riqualificazione nel corso del suddetto arco temporale. Allo scadere dei 10 anni l’APE non ha più validità.

Quali sono le sanzioni

Il professionista che rilascia l’attestato senza il rispetto per gli schemi e le modalità stabilite dalla normativa o senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito con una sanzione amministrativa che va da € 700 a € 4.200, oltre a provvedimenti disciplinari da parte dei rispettivi ordini o collegi professionali.

Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica in fase di chiusura lavori e prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa che va da € 1.000 a € 6.000.

In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa che va da € 3.000 a € 18.000.

In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da € 3.000 a 18.000.

In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa d a € 300 a € 1.800.

In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa da € 500 a € 3.000.